ATTI REGIONALI LEGGI REGIONALI Legge regionale 28 novembre 2024, n. 20 Assestamento del bilancio 2024-2026 e modifiche normative pag. 25313 ATTI DELLA REGIONE LEGGI REGIONALI ____________________________________________ Legge regionale 28 novembre 2024, n. 20 concernente: Assestamento del bilancio 2024-2026 e modifiche normative Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: CAPO I ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 Art. 1 (Residui attivi e passivi alla chiusura dellesercizio 2023) 1. I residui attivi alla chiusura dellesercizio 2023, gi iscritti con la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026) nello stato di previsione delle entrate per limporto presunto di euro 3.201.960.230,05, sono rideterminati in euro 1.722.507.581,46 in conformit ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto generale della Regione per lanno 2023. 2. I residui passivi alla chiusura dellesercizio 2023, gi iscritti con la l.r. 26/2023 nello stato di previsione della spesa per limporto presunto di euro 2.159.267.155,08, sono rideterminati in euro 1.319.445.819,51 in conformit ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto generale della Regione per lanno 2023. Art. 2 (Giacenza di cassa alla chiusura dellesercizio 2023) 1. Lammontare della giacenza di cassa presso la tesoreria regionale alla chiusura dellesercizio 2023, gi iscritta con la l.r. 26/2023 nello stato di previsione delle entrate per limporto presunto di euro 295.900.450,79, stabilita, per effetto delle risultanze del rendiconto generale della Regione per lanno 2023, nellimporto di euro 588.984.484,55. Art. 3 (Saldo finanziario alla chiusura dellesercizio 2023) 1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, ai sensi dellarticolo 11, comma 1, del rendiconto generale della Regione per lanno 2023, quantificato in euro 797.096.204,42. 2. Lammontare relativo alle quote accantonate e vincolate specificate nellAllegato a) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto generale della Regione per lanno 2023, pari complessivamente a euro 868.328.825,29. 3. Per effetto delle quote accantonate e delle quote vincolate, lesercizio 2023 si chiude, con un disavanzo di amministrazione di euro 71.232.620,87 che corrisponde interamente al debito autorizzato e non contratto specificato nellAllegato o) Prospetto mutui autorizzati e non contratti del rendiconto generale della Regione per lanno 2023. Art. 4 (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dellanno 2023) 1. Lautorizzazione alla contrazione di mutui degli anni pregressi per il finanziamento degli investimenti realizzati, gi stabilita dal comma 2 dellarticolo 8 della l.r. 26/2023 in complessivi euro 141.151.172,38, rideterminata in complessivi euro 71.232.620,87 secondo le risultanze dellAllegato o) Prospetto mutui autorizzati e non contratti del rendiconto generale della Regione per lanno 2023, come di seguito specificato: a) relativamente allanno 2008 limporto del mutuo da contrarsi, gi stabilito in euro 7.282.100,95, azzerato; b) relativamente allanno 2009 limporto del mutuo da contrarsi, gi stabilito in euro 1.208.095,31, azzerato; c) relativamente allanno 2010 limporto del mutuo da contrarsi, gi stabilito in euro 9.299.498,69, azzerato; d) relativamente allanno 2011 limporto del mutuo da contrarsi, gi stabilito in euro 5.044.035,10, azzerato; e) relativamente allanno 2019 limporto del mutuo da contrarsi, gi stabilito in euro 6.788.947,38, azzerato; f) relativamente allanno 2020 limporto del mutuo da contrarsi, gi stabilito in euro 13.527.196,90, azzerato; g) relativamente allanno 2021 limporto del mutuo da contrarsi, gi stabilito in euro 13.969.566,32, rideterminato in euro 12.591.536,90; h) relativamente allanno 2023 limporto del mutuo da contrarsi, gi stabilito in euro 84.031.731,73, rideterminato in euro 58.641.083,97. CAPO II MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE Art. 5 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio) 1. Ai sensi dellarticolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di euro 868.137,44 inerente le somme vantate dallERDIS nei confronti della Regione Marche con riferimento alle spese sostenute per il personale al 31 dicembre 2022. 2. Lonere di cui al comma 1 trova copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2024/2026, annualit 2024, a carico della Missione 04, Programma 04, Titolo 1, capitolo 2040410028. Art. 6 (Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo lapprovazione del bilancio) 1. Al Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo lapprovazione del bilancio, di cui al comma 1 dellarticolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche. Legge di stabilit 2024), iscritto nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 20, Programma 3, Titolo 1, sono apportate le seguenti variazioni: a) euro 100.000,00 nellannualit 2025; b) euro 100.000,00 nellannualit 2026. 2. La copertura degli oneri derivanti dal comma 1 garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui allallegato 9. Art. 7 (Fondi di riserva) 1. Il Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al comma 1 dellarticolo 7 della l.r. 26/2023, iscritto nello stato di previsione della spesa, a carico della Missione 20, Programma 1, per lannualit 2024 aumentato di euro 5.506,90, per lannualit 2025 ridotto di euro 264.901,70, per lannualit 2026 aumentato di euro 21.922,87. 2. Il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3 dellarticolo 7 della l.r. 26/2023, iscritto nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 20, Programma 1, aumentato per lannualit 2024 di euro 100.139.000,00. 3. La copertura degli oneri derivanti dal comma 1 garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui allallegato 9. Art. 8 (Modifiche alla l.r. 41/2012) Nel titolo della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicit e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o societ) le parole: , dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e sono sostituite dalle seguenti: e dei titolari. La lettera d) del comma 1 dellarticolo 1 della l.r. 41/2012 abrogata. Alla lettera b) del comma 3 dellarticolo 6 della l.r. 41/2012 le parole: lettere d), e) sono sostituite dalle seguenti: lettere e). La competente struttura del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, entro dieci giorni dallentrata in vigore di questa legge, provvede alla cancellazione della sezione del sito istituzionale del medesimo Consiglio denominata Situazione patrimoniale degli organismi di rilievo regionale. Art. 9 (Modifiche alla l.r. 8/2022) Al comma 2 dellarticolo 6 della legge regionale 27 aprile 2022, n. 8 (Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria) sono soppresse le parole: ; per gli anni successivi le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci. Dopo il comma 3 ter dellarticolo 6 della l.r. 8/2022 inserito il seguente: 3 quater. Per gli esercizi successivi, allautorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.. Art. 10 (Modifica alla l.r. 15/2024) 1. Al comma 1 dellarticolo 7 della legge regionale 17 luglio 2024, n. 15 (Interventi per promuovere linternazionalizzazione delle Marche nellambito della strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica) sono soppresse le parole: lattivazione di una universit telematica avanzata e. Art. 11 (Sostituzione dellarticolo 32 della l.r. 7/2023) 1. Larticolo 32 della legge regionale 25 maggio 2023, n.7 (Disposizioni concernenti lassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dellarticolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dellenergia elettrica) sostituito dal seguente: Art. 32 (Disposizioni finanziarie) 1. Le maggiori entrate derivanti dallapplicazione dellarticolo 25 sono iscritte al Titolo 3 Entrate extratributarie, tipologia 01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni dello stato di previsione delle entrate e quantificate per lanno 2024 in euro 2.926.464,82, per gli anni 2025 e 2026 in euro 5.852.929,64. 2. In attuazione del comma 1 dellarticolo 25, il 50 per cento delle maggiori entrate di cui al comma 1 di questo articolo, stabilito nellimporto di euro 1.463.232,41 per lanno 2024 e in euro 2.926.464,82 per gli anni 2025 e 2026, destinato alla Missione 18, Programma 01, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026. 3. Ai sensi del comma 3 dellarticolo 33, le maggiori entrate derivanti dallapplicazione dellarticolo 26 sono iscritte al Titolo 3 Entrate extratributarie, tipologia 01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni dello stato di previsione delle entrate e quantificate per lanno 2024 in euro 3.912.849,11 e per lanno 2025 in euro 4.577.657,12. 4. In attuazione dellarticolo 27, le maggiori entrate di cui al comma 3 di questo articolo sono iscritte a carico delle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente di seguito specificati, per gli importi accanto indicati: a) una quota del 50 per cento, a carico della Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche, Programma 01 Fonti energetiche, Titolo 2, quantificata nellimporto massimo di euro 1.956.424,56 per il 2024 ed euro 2.288.828,57 per lanno 2025; b) una quota del 45 per cento, a carico della Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali, Titolo 1, quantificata nellimporto massimo di euro 1.760.782,10 per lanno 2024 ed euro 2.059.945,70 per lanno 2025; c) una quota del 5 per cento, a carico della Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente, Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche, Titolo 1, quantificata nellimporto massimo di euro 195.642,45 per lanno 2024 ed euro 228.882,85 per lanno 2025. 5. Per lanno 2026, le maggiori entrate derivanti dallapplicazione dellarticolo 26 sono iscritte al Titolo 3 Entrate extratributarie, tipologia 01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni dello stato di previsione delle entrate e quantificate in euro 6.019.230,67. 6. Per lanno 2026, in attuazione dellarticolo 27, le maggiori entrate di cui al comma 5 di questo articolo sono iscritte a carico delle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente di seguito specificati, per gli importi accanto indicati: a) una quota del 50 per cento, a carico della Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche, Programma 01 Fonti energetiche, Titolo 2, quantificata nellimporto massimo di euro 3.009.615,34; b) una quota del 45 per cento, a carico della Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali, Titolo 1, quantificata nellimporto massimo di euro 2.708.653,80; c) una quota del 5 per cento, a carico della Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente, Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche, Titolo 1, quantificata nellimporto massimo di euro 300.961,53. 7. Con le leggi di variazione e approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni di entrata e di spesa sulla base dellandamento effettivo degli introiti di cui ai commi 1, 3 e 5. 8. Lutilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa ai sensi dei commi 2, 4 e 6 subordinato agli effettivi incassi. 9. Per gli esercizi successivi, allautorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio. 10. La Giunta regionale autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.. CAPO III VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026. DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 12 (Variazioni delle tabelle allegate alla l.r. 25/2023 e alla l.r. 26/2023) 1. Le tabelle allegate alla l.r. 25/2023 sono modificate come segue: a) la tabella E Autorizzazioni di spesa modificata secondo le risultanze della tabella E allegata a questa legge; b) la tabella D1 Cofinanziamenti regionali a programmi statali modificata secondo le risultanze della tabella D1 allegata a questa legge; c) la tabella D2 Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari modificata secondo le risultanze della tabella D2 allegata a questa legge. 2. La tabella A Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2024-2026 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, allegata alla l.r. 26/2023, modificata secondo le risultanze della tabella A allegata a questa legge. 3. La copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui allallegato 9. Art. 13 (Autorizzazione allindebitamento per investimenti nel triennio 2024/2026) 1. Nel triennio 2024/2026, lautorizzazione allindebitamento per la copertura di interventi di investimento di cui al comma 1 dellarticolo 9 della l.r. 26/2023, come modificata dal comma 6 dellarticolo 1 della legge regionale 31 luglio 2024, n. 16 (Variazione generale al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi del comma 1 dellarticolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1 provvedimento) e disposizioni normative), aumenta complessivamente di euro 59.586.455,98 di cui: a) euro 30.467.562,87 nel 2024; b) euro 12.360.524,51 nel 2025; c) euro 16.758.368,60 nel 2026. 2. Per effetto del comma 1, lautorizzazione complessiva a contrarre mutui per la copertura degli interventi di investimento del triennio 2024/2026, gi stabilita allarticolo 9 della l.r. 26/2023 in euro 375.067.487,95, e aumentata di euro 2.653.013,27 dal comma 6 dellarticolo 1 della l.r. 16/2024, rideterminata complessivamente in euro 437.306.957,20 di cui: a) euro 152.764.096,16 nel 2024; b) euro 228.609.482,44 nel 2025; c) euro 55.933.378,60 nel 2026. Art. 14 (Variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa del triennio 2024/2026) 1. Allo stato di previsione dellentrata del bilancio del triennio 2024/2026 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nellallegato 2 di questa legge Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2024-2026. 2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio del triennio 2024/2026 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nellallegato 4 di questa legge Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2024-2026. Art. 15 (Allegati) 1. A questa legge sono allegati: a) Elenco delle variazioni dei residui attivi per titoli e tipologie e dei residui passivi per missioni e programmi (allegato 1); b) Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2024-2026 (allegato 2); c) Riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2024-2026 (allegato 3); d) Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2024-2026 (allegato 4); e) Riepilogo generale delle variazioni di Bilancio per missioni - titoli per il triennio 2024-2026 (allegato 5); f) Stato di previsione delle entrate 2024-2026 e stato di previsione delle spese 2024-2026 assestati (allegato 6); g) Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato assestato (allegato 7); h) Quadro generale riassuntivo assestato (allegato 8); i) Prospetto assestato concernente gli equilibri di Bilancio (allegato 9); j) Prospetto assestato concernente la composizione dellaccantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilit (allegato 10); k) Aggiornamento del prospetto concernente i limiti di indebitamento (allegato 11); l) Elenco aggiornato dei capitoli che riguardano spese obbligatorie (allegato 12); m) Aggiornamento della tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 13); n) Variazioni alle Tabelle allegate alla l.r. 25/2023 e alla l.r. 26/2023 (allegato 14); o) Nota integrativa predisposta ai sensi dellarticolo 50 del d.lgs. 118/2011 (allegato 15); p) Allegato di interesse del tesoriere (allegato 16). Art. 16 (Copertura finanziaria) 1. La copertura degli oneri finanziari derivanti da questa legge garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui allallegato 9. Art. 17 (Dichiarazione durgenza) 1. Questa legge dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 28 novembre 2024 Il Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli ______________________________________ AI SENSI DELLARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALLINFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON LAGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE. N O T E Nota allart. 4, comma 1 Il testo del comma 2 dellarticolo 8 della l.r. 28 dicembre 2023 n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026), il seguente: Art. 8(Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui gi autorizzati negli anni precedenti) - Omissis 2. Con riferimento allautorizzazione di cui al comma 1 sono rinnovate per lesercizio 2024 le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui: a) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2008 nellimporto di euro 7.282.100,95; b) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2009 nellimporto di euro 1.208.095,31; c) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2010 nellimporto di euro 9.299.498,69; d) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2011 nellimporto di euro 5.044.035,10; e) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2019 nellimporto di euro 6.788.947,38; f) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2020 nellimporto di euro 13.527.196,90; g) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2021 nellimporto di euro 13.969.566,32; h) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2023 nellimporto di euro 84.031.731,73. Nota allart. 5, comma 1 Il testo dellarticolo 73 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 73(Riconoscimento di legittimit di debiti fuori bilancio delle Regioni) - 1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimit dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura dei disavanzi di enti, societ ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purch il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle societ di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di occupazione durgenza per opere di pubblica utilit; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. 2. Per il pagamento la Regione pu provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilit finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonch ad elevare ulteriormente la misura dellimposta regionale di cui allart. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita. 4. Al riconoscimento della legittimit dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimit di detto debito si intende riconosciuta. Nota allart. 6, comma 1 Il testo del comma 1 dellarticolo 3 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche. Legge di stabilit 2024), il seguente: Art. 3(Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo lapprovazione del bilancio) - 1. Ai sensi dellarticolo 49 del d.lgs. 118/2011, nella Missione 20, Programma 3, dello stato di previsione della spesa sono iscritti i seguenti Fondi speciali: a) Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo lapprovazione del bilancio per euro 135.500,00 nellannualit 2024; b) Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo lapprovazione del bilancio per euro 1.000,00 nellannualit 2025. Note allart. 7, commi 1 e 2 - Il testo del comma 1 dellarticolo 7 della l.r. 28 dicembre 2023 n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026), il seguente: Art. 7(Fondi di riserva) - 1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dellarticolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione delle spese, Missione 20, Programma 1 Fondo di riserva, iscritto il Fondo di riserva per le spese obbligatorie per euro 361.448,05 nellannualit 2024, per euro 415.186,75 nellannualit 2025 e per euro 460.457,98 nellannualit 2026. Sono dichiarate obbligatorie le spese di cui allelenco Spese obbligatorie allegato a questa legge (Allegato 12). Omissis - Il testo del comma 3 dellarticolo 7 della l.r. 28 dicembre 2023 n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026), il seguente: Art. 7(Fondi di riserva) - Omissis 3. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dellarticolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1 Fondo di riserva iscritto il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per complessivi euro 480.000.000,00 annualit 2024. Omissis Note allart. 8, commi 1, 2 e 3 - Il titolo della l.r. 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicit e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o societ), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Norme per la pubblicit e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione e dei titolari di cariche direttive in enti o societ. - Il testo dellarticolo 1 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicit e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o societ), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 1 (Finalit e soggetti interessati) - 1. La presente legge disciplina, in attuazione dellarticolo 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicit della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) e dellarticolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonch ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 nonch dellarticolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicit, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), le modalit per assicurare la pubblicit e la trasparenza della situazione patrimoniale e tributaria dei seguenti soggetti: a) Presidente della Giunta regionale; b) Consiglieri regionali; c) Assessori regionali non Consiglieri; d) (lettera abrogata) e) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori contabili di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino al Presidente della Regione, alla Giunta regionale o al Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche; f) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori contabili delle societ al cui capitale o al cui funzionamento la Regione concorra in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento; g) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori contabili degli enti o istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in misura superiore al 50 per cento dellammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, sempre che queste superino la somma annua di euro 258.228,45. 1 bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai soggetti di cui al comma 1, lettere e), f) e g), qualora gli stessi non percepiscono dalla Regione compensi comunque denominati anche nella forma del rimborso delle spese. - Il testo dellarticolo 6 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicit e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o societ), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 6 (Diffida e sanzioni amministrative) - 1. Salvo quanto disposto ai commi 1 e 3 dellarticolo 47 del d.lgs. 33/2013, nel caso di mancata presentazione nei termini dei documenti previsti agli articoli 2, 3 e 4 da parte dei soggetti elencati al comma 1 dellarticolo 1, il Presidente dellAssemblea legislativa regionale diffida linteressato alla loro presentazione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida medesima. Ove il ritardo riguardi il Presidente dellAssemblea, alla diffida provvede lUfficio di presidenza dellAssemblea legislativa. 2. Delleventuale inosservanza della diffida indicata al comma 1, data notizia mediante comunicazione del Presidente dellAssemblea legislativa nella prima seduta assembleare utile e tramite avviso pubblicato sul sito web istituzionale dellAssemblea legislativa per trenta giorni, periodo entro il quale i soggetti diffidati possono ancora presentare la documentazione richiesta. 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2: a) qualora il diffidato inadempiente rientri in una categoria di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dellarticolo 1, lUfficio di presidenza dellAssemblea legislativa irroga al medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 10.000,00, assegnando un termine per provvedere al pagamento. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si applica larticolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); b) qualora il diffidato inadempiente rientri in una categoria di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dellarticolo 1, lorgano regionale che ha proceduto alla nomina o alla designazione del medesimo soggetto rispettivamente lo dichiara decaduto dallincarico o procede alla revoca dellincarico. 4. I soggetti decaduti o revocati dallincarico ai sensi della lettera b) del comma 3 o che non hanno adempiuto, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dellavviso di cui al comma 2, agli obblighi previsti allarticolo 4 non possono essere designati, nominati o eletti dagli organi regionali fino alladempimento degli obblighi previsti dalla presente legge. 5. I nominativi dei soggetti a cui stata applicata la sanzione amministrativa prevista alla lettera a) del comma 3 sono pubblicati sul sito web istituzionale dellAssemblea legislativa regionale. 6. Le sanzioni amministrative indicate nel presente articolo sono applicate nel rispetto dei principi contenuti nella Sezione I del Capo I della legge 689/1981. In particolare linadempimento indicato al comma 1 accertato dalla struttura amministrativa competente allattuazione della presente legge, previa contestazione della violazione e assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per lacquisizione di scritti difensivi, giustificazioni o controdeduzioni. Nota allart. 9, commi 1 e 2 Il testo dellarticolo 6 della l.r. 27 aprile 2022, n. 8 (Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 6 (Disposizioni finanziarie) - 1. Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse regionali, statali ed europee in quanto compatibili. 2. Per lattuazione degli interventi previsti da questa legge, autorizzata, per lanno 2022, la spesa complessiva di euro 12.000,00 a carico della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 (). 3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede, per lanno 2022, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 20 Fondi e accantonamenti, Programma 01 Fondo di riserva, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024. 3 bis. Per ciascuna annualit 2023 e 2024, autorizzata la spesa di euro 12.000,00 a carico della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024. 3 ter. Alla copertura delle spese autorizzate al comma 3 bis si provvede, per ciascuna annualit 2023 e 2024, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 20 Fondi e accantonamenti, Programma 03 Altri fondi, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024. 3 quater. Per gli esercizi successivi, allautorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio. 4. La Giunta regionale autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione. Nota allart. 10, comma 1 Il testo dellarticolo 7 della l.r. 17 luglio 2024, n. 15 (Interventi per promuovere linternazionalizzazione delle Marche nellambito della strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 7 (Digitalizzazione, innovazione, competitivit, cultura, turismo e qualit della vita) - 1. 1. La Regione concorre allobiettivo relativo alla digitalizzazione, innovazione, competitivit, cultura e turismo in particolare attraverso () il rafforzamento della sicurezza informatica, con ladozione dei relativi sistemi e processi, promuovendo lo sviluppo e le applicazioni dellintelligenza artificiale nonch della comunicazione mediante le reti sociali e il potenziamento dei flussi turistici, anche religiosi. Note allart. 13, commi 1 e 2 - Il testo dellarticolo 9 della l.r. 28 dicembre 2023 n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026), il seguente: Art. 9 (Autorizzazione allindebitamento per nuovi investimenti del triennio 2024/2026) - 1.Nel triennio 2024/2026 per la copertura degli interventi di investimento autorizzata la contrazione di mutui e/o lemissione di prestiti obbligazionari per limporto complessivo di euro 375.067.487,95 di cui euro 120.143.520,02 nel 2024, euro 216.248.957,93 nel 2025 ed euro 38.675.010,00 nel 2026, nel rispetto della normativa statale vigente. - Il testo del comma 6 dellarticolo 1 della l.r. 31 luglio 2024, n. 16 (Variazione generale al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi del comma 1 dellarticolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1 provvedimento) e disposizioni normative), il seguente: Art. 1 (Variazioni alle autorizzazioni per il triennio 2024/2026) - Omissis 6. Lautorizzazione allindebitamento per la copertura di interventi di investimento di cui allarticolo 9 della l.r. 26/2023, aumenta di euro 2.153.013,27 per lanno 2024 e di euro 500.000,00 per lanno 2026. Omissis Nota allart. 15, comma 1, lettera o) Il testo dellarticolo 50 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 50(Assestamento del bilancio) - 1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge lassestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilit, accertati in sede di rendiconto dallesercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui allart. 40. 2. La legge di assestamento del bilancio d atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. 3. Alla legge di assestamento allegata una nota integrativa nella quale sono indicati: a) la destinazione del risultato economico dellesercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; c) le modalit di copertura delleventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilit del ricorso allindebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformit dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dallistituto tesoriere. 3 bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dellesercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando lobbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dellapprovazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, leventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dellapprovazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza. ____________________________________ NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 18 novembre 2024, n. 282; Proposta della I Commissione assembleare permanente nella seduta del 25 novembre 2024; Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 25 novembre 2024; Parere espresso dal Consiglio regionale delleconomia e del lavoro; Deliberazione legislativa approvata dallAssemblea legislativa regionale nella seduta del 27 novembre 2024, n. 169.